23.01.2017
Audizione presso la Commissione Cultura
Memoria di Emusa in sede di audizione presso la Commissione Cultura sui decreti di recepimento della direttiva 2014/26/EU
Regime di gestione dei diritti
Va preliminarmente
chiarito che - così come affermato dalla relazione allegata al provvedimento -
l’articolo 180 rimane pienamente legittimo ed in vigore, ciò per altro in conformità
con la Direttiva che, al “considerando 12”, nel rispetto delle peculiarità di
fatto, affida al legislatore nazionale la definizione dei “regimi di gestione
dei diritti”, ovvero liberalizzazione o esclusiva, al fine di preservare la scelta
che viene ritenuta più opportuna per il proprio Paese.
Quindi
in materia non esistono obblighi di sorta.
Tuttavia, nel
periodo di discussione del recepimento, si è sviluppata una campagna
sicuramente abile sul piano della comunicazione ma che ha realizzato una
narrazione distorta nel merito della questione: la liberalizzazione non è una
categoria dello spirito né può essere ricondotta ad una sorta di questione
ideologica; essa è semplicemente un approccio al mercato, generalmente
realizzato nell’interesse dei consumatori e degli utenti.
Ma parlando di
mercato non si può prescindere dalla natura della merce di cui si tratta. Il
diritto d’autore è un bene altamente immateriale, la cui difesa ha rilievo
costituzionale ed è base costitutiva dell’identità culturale nazionale.
Il mercato in cui
agisce è un mercato “chiuso”, il cui valore complessivo è conosciuto ed è
suscettibile di irrilevanti variazioni. A
differenza di quanto avviene nel mercato dei beni di consumo, la concorrenza
non allargherebbe infatti la base del profitto, ma semplicemente realizzerebbe
una parcellizzazione dei proventi.
La concorrenza
stessa, cioè, creerebbe una situazione per cui - in una ipotetica pluralità di organismi
di gestione collettiva – nessuno di essi potrebbe disporre delle risorse necessarie
a garantire il mantenimento di una struttura sufficientemente articolata per la
migliore tutela dei diritti degli autori rispetto alle più diverse forme di
utilizzo delle opere (dall’on-line alle emittenti e soprattutto alla pubblica
esecuzione), ed inoltre nel caso di opere a cui abbiano partecipato più Autori
tutelati da soggetti diversi si realizzerebbe un “rallentamento” alla
commercializzazione, diffusione e divulgazione dell’opera stessa con evidente
danno economico per gli Autori. Per quanto ci riguarda verrebbe meno anche la
peculiarità italiana di un’unica società che tutela tutte le diverse forme
artistiche (per cui la musica, che commercialmente è sicuramente l’espressione
più rilevante, “finanzia” una struttura complessa ed articolata che è messa a
disposizione di altre forme di creatività certamente di non eguale peso
economico).
È una questione
tecnica, se si vuole banale, di “massa critica” necessaria allo svolgimento di
tale specifica attività.
È del tutto
evidente che il contrappeso ad una riserva legale di esclusiva è la fissazione
di regole stringenti circa i presidi di trasparenza, che è garanzia di
correttezza di comportamento a tutela degli interessi di una base associativa
molto vasta ed estremamente articolata circa i diversi interessi in campo.
Organizzazione ed organi
Quanto previsto
dalla Direttiva in tema di Organi trova piena corrispondenza in quanto già
realizzato dalla SIAE in occasione dell’ultimo commissariamento.
Struttura e
composizione, così come ripetutamente affermato dai vertici societari, sono
corrispondenti con quanto stabilito dalla normativa comunitaria.
Particolarmente
significativo è che il TAR del Lazio si sia già pronunciato sul sistema
elettorale, affermando che il “voto pesato” ha pieno ancoraggio nel diritto
comunitario e di conseguenza ha respinto l’impugnativa proposta da alcune
associazioni che lamentavano la circostanza che non fosse garantita una sufficiente
e allargata partecipazione degli associati; doglianza smentita anche dalla
situazione di fatto che si è venuta a realizzare nella composizione degli
Organi; infatti, essi sono articolati in Assemblea, Consiglio di Sorveglianza e
Consiglio di Gestione (che è uno dei modelli “suggeriti” dalla Direttiva).
In particolare, dall’attuale
composizione di tali organi emerge con chiarezza che il sistema ha consentito
la più ampia rappresentanza delle diversità che pure caratterizzano la Base
associativa: sono presenti tutte le arti rappresentate da SIAE (musica -
popolare, classica e lirica -, cinema, teatro, televisione, opere letterarie e arti
figurative) e le diverse situazioni reddituali. Un risultato reso possibile
anche dalla scelta di non ricorrere ad alcuna restrizione del voto (pure
ammesso dall’art. 10 p. 8 della Direttiva) che avrebbe limitato la
partecipazione e la presenza dei giovani e dei percettori dei redditi più
bassi.
Riduzioni e esenzioni
Perplessità, anche
di legittimità, presenta l’articolo 45 (riduzioni e esenzioni).
Innanzitutto si
evidenzia una violazione del principio generale, universalmente riconosciuto,
secondo il quale ogni Autore ha diritto, in caso di utilizzo della propria
opera, ad un giusto riconoscimento. A noi pare pericoloso affermare che possano
esserci eccezioni rispetto a tale regola che è di principio centrale di tutti i
trattati internazionali intervenuti in materia.
Ma anche per quanto
riguarda sulla possibilità che il citato articolo contempla e cioè che la SIAE possa
intervenire per remunerare in forma compensativa, esistono eguali perplessità.
I proventi dei
diritti (art. 14 c.3) o le entrate derivanti dal loro investimento non possono
essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei
diritti, con l’eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di
gestione. Ciò premesso non si comprende
da dove la SIAE possa trarre le risorse per procedere alle previste
“compensazioni” se non attingendo ai proventi generali dei diritti violando
implicitamente il citato art. 14 del medesimo decreto.
Conclusivamente
EMusa ritiene che si debba procedere con celerità al recepimento, previa
un’ulteriore riflessione concernente l’articolo 45 (riduzioni ed esenzioni)
anche per eliminare ogni rischio di contenzioso.