23.01.2017

Audizione presso la Commissione Cultura

Memoria di Emusa in sede di audizione presso la Commissione Cultura sui decreti di recepimento della direttiva 2014/26/EU

Regime di gestione dei diritti
Va preliminarmente chiarito che - così come affermato dalla relazione allegata al provvedimento - l’articolo 180 rimane pienamente legittimo ed in vigore, ciò per altro in conformità con la Direttiva che, al “considerando 12”, nel rispetto delle peculiarità di fatto, affida al legislatore nazionale la definizione dei “regimi di gestione dei diritti”, ovvero liberalizzazione o esclusiva, al fine di preservare la scelta che viene ritenuta più opportuna per il proprio Paese. Quindi in materia non esistono obblighi di sorta. Tuttavia, nel periodo di discussione del recepimento, si è sviluppata una campagna sicuramente abile sul piano della comunicazione ma che ha realizzato una narrazione distorta nel merito della questione: la liberalizzazione non è una categoria dello spirito né può essere ricondotta ad una sorta di questione ideologica; essa è semplicemente un approccio al mercato, generalmente realizzato nell’interesse dei consumatori e degli utenti. Ma parlando di mercato non si può prescindere dalla natura della merce di cui si tratta. Il diritto d’autore è un bene altamente immateriale, la cui difesa ha rilievo costituzionale ed è base costitutiva dell’identità culturale nazionale. Il mercato in cui agisce è un mercato “chiuso”, il cui valore complessivo è conosciuto ed è suscettibile di irrilevanti variazioni.  A differenza di quanto avviene nel mercato dei beni di consumo, la concorrenza non allargherebbe infatti la base del profitto, ma semplicemente realizzerebbe una parcellizzazione dei proventi. La concorrenza stessa, cioè, creerebbe una situazione per cui - in una ipotetica pluralità di organismi di gestione collettiva – nessuno di essi potrebbe disporre delle risorse necessarie a garantire il mantenimento di una struttura sufficientemente articolata per la migliore tutela dei diritti degli autori rispetto alle più diverse forme di utilizzo delle opere (dall’on-line alle emittenti e soprattutto alla pubblica esecuzione), ed inoltre nel caso di opere a cui abbiano partecipato più Autori tutelati da soggetti diversi si realizzerebbe un “rallentamento” alla commercializzazione, diffusione e divulgazione dell’opera stessa con evidente danno economico per gli Autori. Per quanto ci riguarda verrebbe meno anche la peculiarità italiana di un’unica società che tutela tutte le diverse forme artistiche (per cui la musica, che commercialmente è sicuramente l’espressione più rilevante, “finanzia” una struttura complessa ed articolata che è messa a disposizione di altre forme di creatività certamente di non eguale peso economico). È una questione tecnica, se si vuole banale, di “massa critica” necessaria allo svolgimento di tale specifica attività. È del tutto evidente che il contrappeso ad una riserva legale di esclusiva è la fissazione di regole stringenti circa i presidi di trasparenza, che è garanzia di correttezza di comportamento a tutela degli interessi di una base associativa molto vasta ed estremamente articolata circa i diversi interessi in campo.    

Organizzazione ed organi
Quanto previsto dalla Direttiva in tema di Organi trova piena corrispondenza in quanto già realizzato dalla SIAE in occasione dell’ultimo commissariamento. Struttura e composizione, così come ripetutamente affermato dai vertici societari, sono corrispondenti con quanto stabilito dalla normativa comunitaria. Particolarmente significativo è che il TAR del Lazio si sia già pronunciato sul sistema elettorale, affermando che il “voto pesato” ha pieno ancoraggio nel diritto comunitario e di conseguenza ha respinto l’impugnativa proposta da alcune associazioni che lamentavano la circostanza che non fosse garantita una sufficiente e allargata partecipazione degli associati; doglianza smentita anche dalla situazione di fatto che si è venuta a realizzare nella composizione degli Organi; infatti, essi sono articolati in Assemblea, Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione (che è uno dei modelli “suggeriti” dalla Direttiva). In particolare, dall’attuale composizione di tali organi emerge con chiarezza che il sistema ha consentito la più ampia rappresentanza delle diversità che pure caratterizzano la Base associativa: sono presenti tutte le arti rappresentate da SIAE (musica - popolare, classica e lirica -, cinema, teatro, televisione, opere letterarie e arti figurative) e le diverse situazioni reddituali. Un risultato reso possibile anche dalla scelta di non ricorrere ad alcuna restrizione del voto (pure ammesso dall’art. 10 p. 8 della Direttiva) che avrebbe limitato la partecipazione e la presenza dei giovani e dei percettori dei redditi più bassi.  

Riduzioni e esenzioni
Perplessità, anche di legittimità, presenta l’articolo 45 (riduzioni e esenzioni). Innanzitutto si evidenzia una violazione del principio generale, universalmente riconosciuto, secondo il quale ogni Autore ha diritto, in caso di utilizzo della propria opera, ad un giusto riconoscimento. A noi pare pericoloso affermare che possano esserci eccezioni rispetto a tale regola che è di principio centrale di tutti i trattati internazionali intervenuti in materia. Ma anche per quanto riguarda sulla possibilità che il citato articolo contempla e cioè che la SIAE possa intervenire per remunerare in forma compensativa, esistono eguali perplessità. I proventi dei diritti (art. 14 c.3) o le entrate derivanti dal loro investimento non possono essere impiegati per fini diversi dalla distribuzione ai titolari dei diritti, con l’eccezione per la detrazione o compensazione delle spese di gestione.  Ciò premesso non si comprende da dove la SIAE possa trarre le risorse per procedere alle previste “compensazioni” se non attingendo ai proventi generali dei diritti violando implicitamente il citato art. 14 del medesimo decreto.  

Conclusivamente EMusa ritiene che si debba procedere con celerità al recepimento, previa un’ulteriore riflessione concernente l’articolo 45 (riduzioni ed esenzioni) anche per eliminare ogni rischio di contenzioso.
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